04. Personale

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice

Riferimento normativo: art.14 c.1, D.Lgs. n. 33/2013 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

I dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice sono pubblicati nella sezione seguente “Titolari di incarichi dirigenziali”.

Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

Riferimento normativo: art.14 c.1, D.Lgs. n. 33/2013
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

Riferimento normativo: Art. 20 , D.Lgs n. 39/2013
1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

Nome del dirigente: Dott. Stefan Perini

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016.

Posti di funzione disponibili

Per informazioni vedere Articolazione degli Uffici – Organigramma

Ruolo dei dirigenti

Per informazioni vedere Riferimenti normativi su organizzazione e attività – Statuto


Dirigenti cessati

Riferimento normativo: art.14 c.1, D.Lgs. n. 33/2013
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

Non ci sono dati sui dirigenti cessati da pubblicare.


Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Riferimento normativo: art. 47 c.1, D.Lgs. 33/2013
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a unas anzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.

La violazione degli obblighi di pubblicazione dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500  a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione delle informazioni e dei dati e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione (art. 47, d.lgs 14 marzo 2013, n. 33).

Ad oggi non risultano irrogate sanzioni per la mancata comunicazione delle informazioni e dei dati (ultimo aggiornamento: 29.06.2020).


Posizioni organizzative

Riferimento normativo: art. 14 c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

Nell’ente non é prevista alcuna posizione organizzativa.


Dotazione organica

Riferimento normativo: art. 16 c. 1 c. 2 d.lgs. n. 33/2013
1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Piano triennale del fabbisogno di personale 2024 – 2026

Piano triennale del fabbisogno di personale 2023 – 2025

Piano triennale del fabbisogno di personale 2022 – 2024

Piano triennale del fabbisogno di personale 2021 – 2023

Piano triennale del fabbisogno di personale 2020 – 2022

Conto annuale del personale – 2017

Conto annuale del personale – 2016

Si rimanda anche all’Amministrazione Trasparente della Provincia Autonoma di Bolzano.


Personale non a tempo indeterminato

Riferimento normativo: art. 17 c. 1, c. 2 d.lgs. n. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Si rimanda anche alla sezione Personale non a tempo indeterminato dell’Amministrazione Trasparente della Provincia Autonoma di Bolzano.

Personale dell’Istituto con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato:

Dati relativi al costo del personale dell’Istituto non a tempo indeterminato:


Tassi di assenza

Riferimento normativo: art. 16 c. 3, d.lgs. n. 33/2013
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Pubblicazione dei tassi di presenza e di assenza del personale dell’Istituto.


Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

Riferimento normativo: art. 18 d.lgs. n. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Gli incarichi conferiti al personale dell’Istituto fanno parte dei compiti previsti nel rispettivo profilo professionale; i relativi compensi sono compresi nel trattamento economico complessivo.

Per quanto concerne le autorizzazioni per le attività extra-lavoro si applica la disciplina di cui al ‘Regolamento sulle attività extraservizio’ emanato dal Presidente della Provincia con decreto del 15 gennaio 2016, n. 3.

Regolamento sulle attività extra servizio – D.P.P. 15 gennaio 2016, n. 3)

Vedasi anche l’articolo 13 (Incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di incarichi) della legge provinciale del 19 maggio 2015, n. 6 – ‘Ordinamento del personale della Provincia’

Articolo 13 (Incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di incarichi) L.P. 6/2015

Elenchi degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente


Contrattazione collettiva

Riferimento normativo: art. 21 c. 1, d.lgs. n. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

Contratti ed accordi collettivi

Ordinamento del personale

Agenzia per la contrattazione collettiva


Contrattazione integrativa

Riferimento normativo: art. 21 c. 2, d.lgs. n. 33/2013
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Contrattazione integrativa


OIV

Riferimento normativo: art. 10 c. 8, d.lgs. n. 33/2013
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

L’Istituto non ha un proprio OIV: di seguito vengono elencati i nominativi e curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della Provincia Autonoma di Bolzano.

Organismo di valutazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l’IPL, il direttore Stefan Perini, effettua la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione dell'”Amministrazione Trasparente”.


WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner