Dati aggregati attività amministrativa

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 97/2016.


Tipologie di procedimento

Riferimento normativo: art. 35 c.1  D.Lgs. n. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

L’Istituto ha volutamente omesso la pubblicazione di questa sezione, trattandosi di informazioni non pertinenti con l’attività istituzionale dell’Ente.


Monitoraggio tempi procedimentali

Riferimento normativo: art. 24 c.2,  D.Lgs. n. 33/2013
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L’obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, originariamente previsto dall’articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, è stato abrogato con decreto legislativo n. 97/2016.


Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Riferimento normativo: art. 35 c.3, D.Lgs. n. 33/2013
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Disposizioni sulla gestione delle autodichiarazioni e documentazione amministrativa ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Articolo 5 (Documentazione) L.P. 17/1993 
Si rimanda anche all’Amministrazione Trasparente della Provincia Autonoma di Bolzano per quanto non pubblicato in questa sezione.

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