Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e Linee di indirizzo
Riferimento normativo: Art. 10 c. 8 lett. a) d.lgs. n. 33/2013
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione.
Anni 2024 – 2026
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2023 – 2025
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2022 – 2024
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2021 – 2023
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2020 – 2022
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2019 – 2021
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2018 – 2020
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2017 – 2019
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2016 – 2018
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2015 – 2017
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Riferimento normativo: Art. 1 c. 7 l.n. n. 190/2012
7. L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. (comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nomina del Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione nell’Istituto, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 1, co. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39).
Riferimento normativo: Art. 1 c. 14 l.n. n. 190/2012
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività. (comma così sostituito dall’art. 41 del D.lgs. n. 97 del 2016).
Anno 2023
Relazione del Responsabile alla prevenzione della corruzione
Anno 2022
Relazione del Responsabile alla prevenzione della corruzione
Anno 2021
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2020
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2019
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2018
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2017
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2016
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2015
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Scheda relazione ANAC – Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Riferimento normativo: Art. 1 c. 3 l.n. n. 190/2012
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Link ANAC
Ad oggi nessun provvedimento adottato da ANAC nei confronti dell’Istituto.
Riferimento normativo: Art. 18 c. 5 l.n. n. 39/2013
1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante.
3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Ad oggi nessun atto di accertamento di violazioni.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24
“La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.
Il Decreto, che è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le cui disposizioni hanno assunto efficacia dal 15 luglio 2023, abroga e modifica la disciplina nazionale previgente dell’istituto del cosiddetto Whistleblowing, includendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte, ossia comportamenti, atti od omissioni, che costituiscono illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, poste in essere in violazione di disposizioni nazionali ed europee nonché violazioni del codice di comportamento o di altre disposizioni disciplinari e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, purché le segnalazioni siano basate su elementi concreti.
A tale scopo, il nostro Istituto ha deciso di avvalersi di uno strumento informatizzato denominato “ReBlowing” creato dalla società ReNorm S.r.l.
Maggiori informazioni qui.
Per effettuare la segnalazione vi preghiamo di collegarvi al seguente link:
www.renorm.it/it/reblowing
Codice accesso: IPL001RBW
Password: 1rBCxNK6LZUenRY
Riferimento normativo: art. 5, c.1 d.lgs. n. 33/2013
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’accesso civico, come previsto dall’art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 i.v.f., è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione ha omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va inviata via email al Direttore dell’Istituto Stefan Perini.
Il responsabile, entro 30 (trenta) giorni, pubblica il documento, l’informazione o il dato richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicandone il collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
IPL | Istituto Promozione Lavoratori
Direttore: Dott. Stefan Perini
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 418830
PEC:
E-mail:
Riferimento normativo: art. 5, c.2 d.lgs. n. 33/2013
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
A norma del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 e s.m.i., la trasparenza va intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e che tali dati e documenti sono oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
I dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione sono quindi pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.
L’istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque e deve contenere gli estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti senza necessità di motivazione. L’istanza può essere trasmessa all’amministrazione sia in forma cartacea sia per via telematica.
Ai sensi dell’art. 5 bis), c. 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., l’accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
L’accesso civico è inoltre escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
Per l’accesso civico generalizzato ci si può rivolgere al Direttore dell’Istituto:
Dott. Stefan Perini
Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper 1
I – 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 418830
E-mail:
Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l’eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall’articolo 5 bis) del decreto legislativo di cui sopra. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di quindici giorni.
Nessun accesso pendente.
Riferimento normativo: Art. 53 comma 1 bis, D.lgs. n. 82/2005
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati.
L’Istituto, quale ente strumentale della Provincia, si appoggia ai servizi messi a disposizione dalla Ripartizione Informatica.
Per dettagli si rimanda pertanto alla pagina web della Ripartizione Informatica della Provincia Autonoma di Bolzano.
Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali.
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
Il decreto-legge n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, apporta alcune modificazioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
In particolare, con l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, viene introdotto, tra l’altro, l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.
Vedi anche: Agenzia per l’Italia Digitale
Sito internet IPL
https://afi-ipl.org/it
Indirizzi PEC
La PEC è un sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo significa che i messaggi di posta elettronica certificata, inviati da casella PEC a casella PEC, sono autenticati ed acquistano valore legale.
L’IPL è dotato di un indirizzo PEC, in conformità alle disposizioni di legge, per comunicare con altre amministrazioni, cittadini, imprese e professionisti e per consentire all’utenza di inviare richieste di informazioni e segnalazioni di varia natura.
La PEC aziendale/istituzionale dell’Istituto è ">.
Le comunicazioni tramite PEC, per avere un valore giuridico-probatorio, devono avvenire da PEC a PEC, altrimenti non vengono generate le ricevute di ritorno elettroniche, che attestano la validità legale delle comunicazioni da istituzioni a istituzioni e/o da privato a istituzione.
Riferimento normativo: Art. 7-bis, c. 3 d.lgs. n. 33/2013
Altri contenuti, documenti, dati, informazioni che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.
L’istituto partecipa all’iniziativa della “Giornata delle Porte Aperte” dell’Amministrazione Provinciale.
Giornate delle porte aperte/Giornata della trasparenza:
Le Giornate della trasparenza sono tra le iniziative che la legge n. 190/2012 sulla prevenzione della corruzione ed il decreto legislativo n. 33/2013 in materia di trasparenza prevedono per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura e dell’integrità, principi cardine sui quali deve fondarsi l’attività della pubblica amministrazione.
Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto tra l’amministrazione provinciale ed i cittadini nonché i diversi gruppi di interesse (stakeholder) per conseguire:
La Giornata della trasparenza è l’occasione per la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale per presentare l’amministrazione alla popolazione attraverso una giornata delle porte aperte.