1° maggio

Uniti nei valori fondamentali

La Festa del lavoro del 1° maggio è alle porte. Dopo le imbarazzanti discussioni sul 25 aprile, è il momento di trovare una nuova unità. Il Direttore IPL Stefan Perini afferma: “La lettura della Costituzione, che ci unisce tutti come cittadini, è il miglior antidoto contro pregiudizi e populismi”.

Il 25 aprile come “Festa della Liberazione dal fascismo e dal nazionalsocialismo” è stato oscurato da diverse polemiche. L’IPL coglie l’occasione del 1° maggio per adempiere al suo compito formativo e vuole richiamare l’attenzione sui più importanti articoli costituzionali riguardanti i diritti dei lavoratori e il lavoro in generale.

Art. 1 – Il lavoro come fondamento della società

(1) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

(2) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 4 – Diritto al lavoro, dovere di contribuire al progresso della società

(1) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

(2) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 17 – Diritto a riunirsi

(1) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

(2) Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

(3) Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 32 – Tutela della salute

(1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

(2) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 35 – Tutela del lavoro in tutte le sue forme e garanzia di istruzione e formazione

(1) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

(2) Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

(3) Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

(4) Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36 – Diritto ad una remunerazione equa e adeguata, orario di lavoro stabilito per legge, diritto inalienabile a ferie retribuite

(1) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

(2) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

(3) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37 – Pari diritti. Pari retribuzione a parità di lavoro. Conciliazione famiglia e lavoro

(1) La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

(2) La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

(3) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38 – Tutela dell’inabilità al lavoro per malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria

(1) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

(2) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

(3) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

(4) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

(5) L’assistenza privata è libera.

Art. 39 – Diritto sindacale

(1) L’organizzazione sindacale è libera.

(2) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

(3) È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

(4) I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40 – Diritto di sciopero

(1) Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

 

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Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Direttore IPL Stefan Perini (T. 0471 41 88 30, C. 349 833 4065, ).

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