Professione | Durata | |
Acconciatore | *trice | 48 mesi |
Estetista |
Durata dell’apprendistato: la durata dell’apprendistato è fissata a 4 anni. In caso di assenza per maternità (astensione obbligatoria e/o congedo parentale) nonché per infortunio e malattia di durata superiore a 30 giorni consecutivi, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente. Il contratto di apprendistato può essere prorogato per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma professionale o il diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.
Periodo di prova: 30 giorni lavorativi.
Orario di lavoro settimanale: gli apprendisti con meno di 16 anni possono lavorare al massimo 35 ore alla settimana e l’orario giornaliero non deve superare le 7 ore e gli apprendisti fra 16 e 18 anni al massimo 40 ore alla settimana e 8 ore al giorno, suddivise in 5 giorni. Inoltre, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Ai giovani sopra i 18 anni può essere richiesto lavoro straordinario. Dalla 41esima ora settimanale vige un aumento del 25% per lavoro straordinario.
Ferie: spettano 20 giorni lavorativi nell’ipotesi di orario distribuito su cinque giornate (settimana corta) e 24 giorni nell’ipotesi di orario distribuito su sei giornate. Con un’anzianità superiore ai 5 anni, spettano rispettivamente 22 e 26 giornate lavorative.
Permessi: annualmente 4 giorni di riposo in sostituzione delle 4 festività religiose soppresse (equivalgono a 32 ore) e 16 ore a titolo di riduzione dell’orario di lavoro. Queste ore di permesso possono essere godute in unità di 4 o 8 ore.
Retribuzione: la retribuzione è determinata dall’applicazione delle percentuali basate sulla retribuzione del 3° livello di inserimento. Per gli apprendisti assunti a partire dal 1° luglio 2016, valgono le percentuali dipendenti dal rendimento scolastico secondo l’accordo per l’apprendistato nell’artigianato.
ACCONCIATORI ED ESTETISTI (ARTIGIANATO) | ||||
Retribuzione lorda dell’apprendista (dal 1° ottobre 2024*) | 1.409,00 € | |||
Retribuzione lorda dell’apprendista | Pagella con voto medio 7+ | |||
1° anno | 35% | 493,20 € | 45% | 634,10€ |
2° anno | 50% | 704,50 € | 60% | 845,40 € |
3° anno | 60% | 845,40 € | 70% | 986,30 € |
4° anno | 70% | 986,30 € | 80% | 1.127,20 € |
*A gennaio e ottobre 2025 sono previsti ulteriori aumenti salariali.
UNA TANTUM: A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (20 maggio 2024) verrà corrisposta una tantum di 56 euro, erogata in due soluzioni di 28 euro con le retribuzioni del mese di giugno e luglio 2024.
Ulteriori informazioni nella Parte I dell’Agenda Apprendisti “Informazioni di base”, alla voce “Retrib uzione”.
Mensilità aggiuntive: a dicembre i dipendenti ricevono la cosiddetta gratifica natalizia, che, in rapporto ad un intero anno di calendario, corrisponde ad una mensilità. Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà calcolata in proporzione ai mesi di servizio prestati. I mesi con più di 15 giorni vengono calcolati come mesi interi. Le imprese – previo consenso del lavoratore interessato – potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia.
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare: se l’apprendista aderisce ad un fondo di previdenza complementare (molto spesso il Laborfonds) e decide di destinare, in aggiunta al T.F.R., anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, in questo caso anche il datore di lavoro è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari all’1% della retribuzione.
Qualora l’apprendista versasse una quota minima del 2%, il datore di lavoro dovrà portare il proprio contributo al 2%.
Malattia, infortunio sul lavoro: ogni assenza per malattia va comunicata entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo giorno di assenza; entro tre giorni dovrà seguire la comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni l’assenza sarà considerata ingiustificata. L’apprendista ha diritto alla conservazione del posto in riferimento agli ultimi 24 mesi: 9 mesi per anzianità fino a 5 anni, 12 mesi per anzianità oltre i 5 anni. In caso di durata della malattia superiore a 7 giorni, l’apprendista ha diritto dal 1° al 180° giorno al pagamento della retribuzione nella misura del 100%. In caso di durata della malattia fino a 7 giorni il pagamento della retribuzione spetta solo dal 4° giorno, mentre i primi tre giorni non vengono retribuiti.
In caso di infortunio sul lavoro, è dovuto il versamento della retribuzione per 6 mesi, oltre i quali si percepirà unicamente la prestazione assicurativa INAIL. Il diritto al mantenimento del posto di lavoro sussiste fino al raggiungimento della guarigione clinica.
Assistenza sanitaria integrativa: sindacati ed associazioni datoriali hanno istituito per i lavoratori dipendenti nel settore dell’Artigianato un Fondo locale per l’assistenza sanitaria integrativa (“Sanifonds“). Le aziende sono obbligate ad iscrivere i propri dipendenti al fondo in questione e versare i relativi contributi (10,42 € mensili a carico dell’azienda). I lavoratori hanno in tal modo la possibilità di usufruire gratuitamente di determinate prestazioni mediche, fornite da medici o istituti convenzionati con il Fondo, oppure chiedere il rimborso delle spese corrispondenti. Ulteriori informazioni in proposito le potete trovare sul sito www.sani-fonds.it/it/ e presso le organizzazioni sindacali.
Ente Bilaterale: l’EBA, Ente Bilaterale Artigiano della Provincia Autonoma di Bolzano, è un Ente istituito e sostenuto sia dai sindacati che dalle Organizzazioni datoriali. Offre prestazioni rivolte ai datori di lavoro e ai lavoratori dipendenti del settore dell’artigianato e nello specifico: formazione professionale continua, sostegni economici in caso di malattia di lunga durata, per l’ottenimento della patente di guida, per la cura dei bambini negli asili e un bonus per il superamento del primo anno di scuola professionale. Per poter beneficiare delle prestazioni è indispensabile che i contributi destinati all’Ente Bilaterale siano stati debitamente versati.
Per maggiori informazioni: www.eba-bz.it/it e presso i sindacati.
Risoluzione del rapporto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti sono contenute nella Parte I dell’Agenda Apprendisti “Informazioni di base”, alle voci “Risoluzione, Licenziamento, Cambio aziendale”.
Periodo di preavviso: 15 giorni di calendario.
L’impiego degli apprendisti parrucchieri ed estetisti è regolato dalle disposizioni di legge generali relative ai giovani ed apprendisti, dal contratto collettivo nazionale del 10 ottobre 2022 e dall’accordo provinciale per la disciplina dell’apprendistato nel settore artigianato del 13.12.2021.