Aree | Professione | Durata | ||
Cucina/pasticceria Service/bar Ufficio/reception Centro benessere |
Cuoco | *a | 36 mesi | Durata ridotta di 1/6 se svolto in aziende di carattere stagionale |
Cameriere | *a | |||
Operatore d’ufficio | *trice | |||
Pasticciere | *a | |||
Acconciatore | *trice | 48 mesi | ||
Estetista |
Periodo di apprendistato: l’apprendistato per estetisti/e ed acconciatori/trici ha una durata di 48 mesi, mentre per le altre figure professionali di cui sopra la durata è di 36 mesi. La durata dell’apprendistato è ridotta di 1/6 se l’apprendistato viene svolto presso aziende di carattere stagionale. Il contratto integrativo provinciale prevede il riconoscimento di crediti formativi per diplomi scolastici/qualifiche professionali conseguiti al di fuori dell’apprendistato con una riduzione del periodo di apprendistato. In caso di assenza superiore a un mese per maternità (astensione obbligatoria e/o congedo parentale), servizio civile, malattia o infortunio, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente.
Periodo di prova: non può essere superiore a 25 giorni di effettivo lavoro in aziende aperte tutto l’anno; mentre in aziende stagionali, sia alberghiere che per gli esercizi non alberghieri il periodo di prova corrisponde a 10 giorni di effettivo lavoro.
Orario di lavoro settimanale: Il normale orario di lavoro settimanale per i minorenni è di 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere (o di 35 ore settimanali e 7 ore giornaliere per i minori di 16 anni) e non è ammesso il lavoro straordinario. Allo stesso modo è loro vietato il lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6 cosi come dalle ore 23 alle ore 7. Agli apprendisti di età superiore a 18 anni può essere richiesto il lavoro straordinario (maggiorazione per lavoro straordinario a partire dalla 41° ora settimanale: 30%). L’orario di 40 ore settimanali può essere superato per brevi periodi senza pagamento degli straordinari, se entro 3 mesi viene assicurato un corrispondente recupero ore.
Riposo settimanale: agli apprendisti minorenni deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi. Il riposo settimanale può essere ridotto solo in casi eccezionali a 36 ore consecutive. Gli apprendisti maggiorenni hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.
Ferie: le ferie annuali spettano nella misura di 26 giorni (vengono addebitati 6 giorni per una settimana di vacanza). Sia nelle aziende alberghiere che nei pubblici esercizi, all’apprendista spettano annualmente 104 ore di permesso retribuite.
Retribuzione: per tutta la durata, gli apprendisti sono inquadrati due livelli sotto a quello previsto per il lavoratore qualificato. Dopo la qualifica, l’apprendista viene inserito in un livello non inferiore al 4°. La base per il calcolo della retribuzione per gli apprendisti è rappresentata dalla retribuzione del livello di qualifica finale, il 4° livello.
ALBERGHIERO | Esercizi non alberghieri | Aziende alberghiere | |
Retribuzione dell’apprendista in caso di contratto indeterminato |
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Stipendio lordo mensile, base di calcolo (dal 01/05/2021*) |
1.712,69 €* | 1.720,69 €* | |
1° anno | 55% | 941,98 € | 946,38 € |
2° anno | 83%** | 1.421,53 € | 1.428,17 € |
3° anno | 90% | 1.541,42 € | 1.548,62 € |
4° anno | 90% | 1.541,42 € | 1.548,62 € |
Retribuzione dell’apprendista in caso di contratto stagionale (supplemento retributivo +8%) |
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Stipendio lordo mensile, base di calcolo (dal 01/05/2021*) |
1.849,71 € | 1.858,35 € | |
1° anno | 55% | 1.017,34 € | 1.022,09 € |
2° anno | 83%** | 1.535,26 € | 1.542,43 € |
3° anno | 90% | 1.664,74 € | 1.672,52 € |
4° anno | 90% | 1.664,74 € | 1.672,52 € |
In entrambi i casi vale: | |||
Detrazione per pasto | 1,65 € | 0,90 € | |
Detrazione per colazione | 0,16 € | ||
Detrazione per pernottamento | 1,00 € |
* A causa del rinnovo del contratto collettivo nazionale e territoriale, sono previsti ulteriori aumenti salariali (sia per le strutture ricettive che per i pubblici esercizi): da dicembre 2024: + 30 euro, da giugno 2025: + 40 euro, da dicembre 2025: + 20 euro.
** da agosto 2024 in poi, in precedenza tale percentuale era dell’80%.
Per la frequenza della scuola professionale non deve essere diminuita la retribuzione. La retribuzione mensile viene erogata alla fine del mese, al più tardi entro i primi sei giorni del mese successivo. Al riguardo deve essere consegnato all’apprendista il cedolino stipendiale.
Aumento per domeniche e giornate festive: 10% per la domenica e 20% per le giornate festive come maggiorazioni alla retribuzione oraria.
Mensilità aggiuntive: la tredicesima mensilità aggiuntiva viene pagata a dicembre, mentre la quattordicesima a giugno. L’importo viene calcolato in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente prestati. Esclusivamente per le aziende a carattere stagionale, è concesso il pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità anche mensilmente. Tale scelta dovrà risultare da atto scritto.
Azienda a carattere stagionale: per lavoro stagionale si intende un contratto di lavoro presso un’azienda che effettua un’interruzione dell’attività nel calendario annuale per una durata prestabilita. Le aziende stagionali sono obbligate a provvedere all’occupazione dell’apprendista per tutto il periodo stagionale. L’apprendista assunto con contratto determinato ha inoltre il diritto di continuare l’apprendistato presso la stessa azienda, se lo richiede per iscritto all’azienda entro 60 giorni dopo la fine della stagione.
Agli apprendisti in aziende a carattere stagionale, le ore frequentate nelle dieci settimane di scuola professionale vengono pagate alla conclusione del rapporto di lavoro nella misura del 15% delle spettanze contrattuali (retribuzione mensile, 13esima e 14esima mensilità, permessi e ferie).
Gli apprendisti stagionali ricevono un compenso mensile addizionale dell’8%, calcolato sullo stipendio effettivo. Esso incide su tutti gli istituti contrattuali (13esima, 14esima, straordinari, ferie, ecc.).
Vitto e alloggio: per pranzo e cena sono previsti 30 minuti di pausa, che non vengono considerati come ore di lavoro se l’apprendista può usufruirne senza interferenze. Per la colazione vale la stessa considerazione calcolando il tempo di 15 minuti, se viene consumata dopo l’inizio dell’orario di lavoro. Per il vitto e l’alloggio vengono calcolati i seguenti importi convenzionali da detrarre: Esercizi non alberghieri: per pasto 1,65 €; esercizi alberghieri: per pranzo/cena 0,90 €, colazione 0,16 €, alloggio 1,00 €.
T.F.R. e previdenza complementare: se l’apprendista aderisce ad un fondo di previdenza complementare (molto spesso Laborfonds) e decide di destinare, in aggiunta al T.F.R., anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro in questo caso è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari all’1,55% della retribuzione. Il contributo del datore di lavoro aumenta dall’1,55% al 2%, a condizione che anche il lavoratore/la lavoratrice versi almeno il 2%.
Prestazioni dell’ente bilaterale: l’ente bilaterale Cassa Turistica Alto Adige è stato fondato e viene gestito dalle organizzazioni sindacali e dall’associazione datoriale. Nei suoi compiti rientra quello di fornire servizi mirati per le imprese del settore turismo e per i loro dipendenti. L’attuale lista delle prestazioni include offerte per la formazione professionale, un contributo per l’assistenza estiva per i figli e anche un premio per i migliori apprendisti. Per poter usufruire di questi servizi l’azienda deve essere in regola con il pagamento dei contributi, di cui una parte è a carico dei dipendenti. Ulteriori informazioni le potete trovare sul sito www.stk-cta.it e/o presso le organizzazioni sindacali.
Malattia, incidente e infortunio: l’apprendista ha diritto dal 1° al 180° giorno al pagamento della retribuzione nella misura del 100% (viene pagato direttamente dall’azienda). Ulteriori informazioni nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle rispettive voci.
Assistenza sanitaria integrativa: sindacati e associazioni datoriali su livello nazionale hanno istituito per i lavoratori dipendenti nel settore del turismo due Fondi per l’assistenza sanitaria integrativa: “Fondo Fast” per le imprese del settore alberghiero e “Fondo Est” per il settore degli esercizi non alberghieri. Su livello territoriale è stato istituito nel 2022 il fondo sanitario “MySanitour+”. Un grande vantaggio del fondo locale è che le aziende devono pagare i contributi anche per i lavoratori stagionali. I lavoratori ottengono in tal modo la possibilità di usufruire di determinate prestazioni mediche oppure chiedere il rimborso delle spese corrispondenti. Ulteriori informazioni in proposito le potete trovare sui siti internet dei Fondi (www.fondoest.it, www.fondofast.it, www.mysanitour.it) e presso le organizzazioni sindacali.
Risoluzione del rapporto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle voci “Dimissioni, Licenziamento, Cambio aziendale”.
Periodo di preavviso: 15 giorni di calendario per le figure professionali del 4° livello per i contratti di apprendistato sia a tempo indeterminato, che stagionali. Il periodo di preavviso può decorrere da qualunque giorno del mese.
L’impiego degli apprendisti nel settore ALBERGHIERO è disciplinato dalle disposizioni generali di legge per gli apprendisti e la tutela dei minori, dal contratto collettivo nazionale per il settore ALBERGHIERO del 5 luglio 2024 e per gli esercizi non alberghieri del 5 giugno 2024, dal contratto integrativo provinciale per il settore del turismo del 2 agosto 2024. Il contratto integrativo provinciale è scaduto ed è in fase di contrattazione. Per informarsi sulle ultime novità si raccomanda di consultare i sindacati oppure la versione online del calendario apprendisti.