Florovivaistico e viticolo

Professione Durata
Vivaista 36 mesi
Floricoltore e paesaggista *trice
Fiorista
Viticoltore *trice

Durata dell‘apprendistato: 36 mesi

Durata ridotta: 24 mesi (riduzione nel 2° e 3° anno) per apprendisti in possesso del diploma di maturità, che abbiano concluso positivamente il biennio nel settore FLOROVIVAISTICO, che abbiano concluso l’apprendistato per un’altra professione o che all’inizio dell’apprendistato abbiano compiuto 21 anni.

Prolungamento del periodo di apprendistato: nel caso in cui la durata dell’obbligo scolastico sia superiore al periodo previsto per l’apprendistato, il datore di lavoro è obbligato a concedere dei permessi retribuiti, a condizione che il ritardo non sia dovuto a bocciatura. Gli anni scolastici ripetuti in seguito a bocciatura obbligano il datore di lavoro solamente a concedere permessi non retribuiti. In tali casi, l’apprendistato viene prolungato fino all’esame finale e alla qualifica, per un periodo massimo di un anno, senza variazioni della retribuzione. Qualora l’apprendista concluda la scuola prima della fine dell’apprendistato, quest’ultimo avrà comunque una durata di 36 mesi, oppure 24 mesi nel caso di apprendisti per i quali è prevista una formazione più breve, a meno che il datore di lavoro e il/la lavoratore/ lavoratrice non concordino una risoluzione anticipata dell’apprendistato, ai sensi della legge sugli apprendisti.

Periodo di prova: massimo 22 giornate lavorative effettive.

Orario di lavoro settimanale: il normale orario di lavoro prevede 35-39 ore settimanali. La giornata lavorativa degli apprendisti non deve superare le otto ore. Per gli/le apprendisti/e al di sotto dei 18 anni si applicheranno le 5 giornate lavorative e massimo 39 ore lavorative settimanali.

Ferie: 22 giorni per ogni anno di lavoro, calcolate da lunedì a venerdì.

Permessi: agli apprendisti spettano inoltre 4 giornate di permessi retribuiti in sostituzione delle quattro festività religiose soppresse. In caso di non godimento, le giornate di permesso verranno retribuite.

Retribuzione: la base di calcolo della retribuzione è pari al lordo previsto per un operaio qualificato assunto a tempo indeterminato. La retribuzione percentuale è ripartita per anno di apprendistato.

FLOROVIVAISTICO
Base di calcolo stipendio lordo mensile
(da 1° luglio 2022 fino 31 dicembre 2022 +3%)
1.571,31 €
Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 40% 628,52 €
2° anno 50% 785,66 €
3° anno 70% 1.099,92 €
Base di calcolo stipendio lordo mensile
(da 1° gennaio 2023 fino 30 maggio 2023 +1,2%)
1.590,17 €
Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 40% 636,07 €
2° anno 50% 795,09 €
3° anno 70% 1.113,12 €
Base di calcolo stipendio lordo mensile
(da 1° giugno 2023 +0,5%)
1.598,12 €
Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 40% 639,25 €
2° anno 50% 799,06 €
3° anno 70% 1.118,68 €

 

VITICOLO
Base di calcolo stipendio lordo mensile
(da 1° luglio 2022 fino 31 dicembre 2022 +3%)
1.552,30 €
Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 40% 620,92 €
2° anno 50% 776,15 €
3° anno 70% 1086,61 €
Base di calcolo stipendio lordo mensile
(da 1° gennaio 2023 fino 30 maggio 2023 +1,2%)
1570,93 €
Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 40% 628,37 €
2° anno 50% 785,46 €
3° anno 70% 1099,65 €
   Base di calcolo stipendio lordo mensile
(da 1° giugno 2023 +0,5%)
1578,78 €
Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 40% 631,51 €
2° anno 50% 789,39 €
3° anno 70% 1105,15 €

Avviso: Attualmente sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro provinciale. Eventuali modifiche saranno pubblicate nel calendario dell’apprendistato online.

Avviso: il Contratto Provinciale, che è stato sottoscritto il 12 maggio 2021, prevede un aumento salariale di 1,7% a partire dal 1° gennaio 2021.

Lavoro straordinario: gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni non possono svolgere lavoro straordinario. Per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, le ore straordinarie vengono retribuite applicando una maggiorazione del 32%. Per ore di lavoro straordinario si intendono le ore dalla 40esima in poi su base settimanale.

Mensilità aggiuntive: a Natale (13esima) e il 30 aprile (14esima) vanno riconosciute le mensilità supplementari calcolate secondo i mesi effettivi di lavoro.

T.F.R. e previdenza complementare: se il lavoratore sceglie di versare a “Laborfonds”, anche il datore di lavoro verserà per lui una quota mensile. L’entità di questa quota è stabilita dal contratto collettivo e ammonta attualmente all’1,2%.

Malattia e infortunio non sul lavoro: la segnalazione deve essere fatta sia all’azienda che al medico di famiglia. Il numero di protocollo del certificato di malattia telematico, inviato dal medico di famiglia, va consegnato al datore di lavoro entro due giorni. In caso di malattia all’apprendista spetta il 100% della retribuzione netta percepita normalmente. Il posto di lavoro è garantito per 180 giorni.

Infortunio sul lavoro: fino a 180 giorni di assenza le giornate di malattia vengono indennizzate dall’INAIL con un importo pari al 100% della retribuzione netta. Nel caso di ripetute interruzioni del periodo di malattia, il diritto alla conservazione del posto di lavoro potrà essere fatto valere per un periodo massimo di 250 giorni nell’arco di due anni. Ulteriori informazioni nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle rispettive voci.

Risoluzione del rapporto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti nella Parte I dell’Agenda Apprendisti “Informazioni di base”, alle voci “Risoluzione, Licenziamento, Cambio aziendale”.

Periodo di preavviso: 30 giorni di calendario.

L’impiego degli apprendisti nel settore florovivaistico è regolato dalle disposizioni generali di legge per gli apprendisti e la tutela dei minori, dal contratto collettivo nazionale del 19 giugno 2018 e dal contratto provinciale integrativo per gli operai florovivaisti del 12 maggio 2021.

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