Legno – Artigianato e industria

Professione Durata
Bottaio *a 36 mesi
Tornitore in legno *trice
Tappezziere e Arredatore tessile *a *trice
Fabbricante di strumenti musicali
(a fiato in ottone, a fiato in legno), liutaio
*trice *a
Segantino *a
Intagliatore a macchina *trice
Falegname 48 mesi
Intagliatore in legno *trice
Scultore d’ornamento *trice
Policromatore *trice
Doratore *trice

Durata dell‘apprendistato: se al termine del tirocinio l’apprendista non ha ottenuto la qualifica, il diploma di formazione professionale o il diploma dell’esame finale di Stato, il tirocinio può essere prolungato di un anno. Se il periodo di apprendistato termina durante l’anno scolastico, questo sarà prolungato fino alla fine dell’anno scolastico in corso.

Periodo di prova: 30 giorni lavorativi effettivi.

Orario di lavoro settimanale: 40 ore, suddivise in 5 giorni. Nel settore LEGNO ARTIGIANATO, qualora fosse ricorrente la settimana di 6 lavorativi, è prevista un’integrazione salariale dell’8% sull’orario di lavoro del sabato.

Ore di lavoro straordinarie: i giovani tra i 16 e i 18 anni possono lavorare al massimo 40 ore alla settimana, gli apprendisti sopra i 18 anni possono lavorare al massimo 44 ore (retribuzione degli straordinari a partire dalla 41a ora della settimana: 28%).

Ferie: 4 settimane (160 ore). Agli apprendisti sotto i 16 anni spettano 30 giorni di calendario

Permessi: 4 giorni (32 ore) in sostituzione delle festività religiose abolite, in aggiunta 16 ore all‘anno come riduzione dell’orario di lavoro nell’artigianato, 56 ore nell’industria.

Retribuzione nel settore LEGNO ARTIGIANATO: la base di calcolo è il salario lordo della categoria “D”. Per gli apprendisti che lavorano nel settore del legno e che sono stati assunti dopo il 1° luglio 2016 a partire dal primo anno scolastico si applica una scala graduale basata sul successo scolastico

LEGNO settore ARTIGIANATO
Base di calcolo: stipendio lordo mensile categoria “D”
(dal 01.03.2024)
1.662,57 €
Retribuzione lorda dell’apprendista Pagella con voto medio 7+
1° anno 35% 581,90 € 45% 748,16 €
2° anno 50% 831,29 € 60% 997,54 €
3° anno 60% 997,54 € 70% 1.163,80 €
4° anno 70% 1.163,80 € 80% 1.330,06 €

Per la retribuzione degli apprendisti DEL SETTORE INDUSTRIA DEL LEGNO la base di calcolo è il salario lordo mensile della categoria AE2. Per calcolare il salario orario, il salario mensile viene diviso per 174.

LEGNO settore INDUSTRIA
Base di calcolo: stipendio lordo mensile categoria AE2
(dal 01.01.2024)
1.959,17 €
Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 45% 881,63 €
2° anno 60% 1.175,50 €
3° anno 70% 1.371,42 €
4° anno 80% 1.567,34 €

Tredicesima: nel settore artigianato, prima di Natale, viene liquidata un’ulteriore retribuzione mensile, la cosiddetta “tredicesima”. Nel settore industria è integrata nella busta paga di dicembre. L’importo della mensilità aggiuntiva è proporzionato al numero di mesi lavorati nell’anno.

TFR e pensione integrativa: se l’apprendista decide di versare al “Laborfonds”, anche il datore di lavoro versa un contributo mensile, stabilito dal contratto collettivo.

Legno Artigianato: se il dipendente decide di versare l’1%, il datore di lavoro versa l’1%. Se il dipendente decide di pagare il 2%, o più, il datore di lavoro paga il 2%.

Legno Industria: 2,3% dal datore di lavoro.

Nell’ipotesi in cui l’apprendista del settore industria aderente al fondo di previdenza complementare di categoria aumenti la propria quota a favore di detto fondo ad una percentuale pari al 3% o ad una percentuale superiore al 3% della retribuzione, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro. Per maggiori informazioni, si veda il capitolo 1 “Disposizioni generali per gli apprendisti” alle voci “trattamento di fine rapporto” e “pensione integrativa”.

Malattia e infortunio non sul lavoro: l’assenza viene giustificata dal medico di base. Dal primo al 180° giorno l’apprendista percepisce il 100% della retribuzione. Se la malattia non supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.

Infortunio sul lavoro: l’infortunio sul lavoro viene certificato dall’ospedale; il medico di base può estendere l’inabilità lavorativa, se necessario. L’azienda ha l’obbligo di integrare l’indennità di infortunio dell’INAIL fino al 100% della retribuzione spettante per il periodo di assenza.

Risoluzione del rapporto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle voci “Risoluzione, Licenziamento, Cambio aziendale”

Periodo di preavviso: 15 giorni

L’impiego degli apprendisti nel settore del LEGNO ARTIGIANATO è regolato: dalle disposizioni di legge per gli apprendisti e i giovani in generale, dal contratto collettivo nazionale del 05.03.2024, dall’accordo integrativo provinciale, dalla Legge provinciale del 4 luglio 2012, n.12 “Ordinamento dell’apprendistato”, e dal nuovo ordinamento dell’apprendistato nel settore artigiano del 13.12.2021.

L’impiego degli apprendisti nel settore del LEGNO INDUSTRIA è regolato dalle disposizioni di legge per gli apprendisti e i giovani più in generale, dal contratto collettivo di stato del 20.06.2023, dalla Legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 12, del 4 luglio 2012, “Ordinamento dell’apprendistato” e dall’Accordo provinciale tra industria e artigianato del 06.07.2021.

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