Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, premi, incentivi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici alle imprese ed alle persone fisiche.
Riferimento normativo: art. 26 c.1, D.Lgs. n. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
L’Istituto ha volutamente omesso la pubblicazione di questa sezione, trattandosi di informazioni non pertinenti con l’attività istituzionale dell’Ente.
Riferimento normativo: art. 26 c.2 D.Lgs. n. 33/2013
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Riferimento normativo: art. 27 c. 1 e c. 2 D.Lgs. n. 33/2013
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l’importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
L’Istituto ha volutamente omesso la pubblicazione di questa sezione, trattandosi di informazioni non pertinenti con l’attività istituzionale dell’Ente.