Commercio e servizi

Area di formazione professionale Professione Durata
Commercio, vendite, logistica, amministrazione, marketing, ufficio, altri servizi Operatore/trice d‘ufficio 36 mesi
Magazziniere/a gestionale
Operatore/trice di spedizione
Commesso/a di vendita
Informatica Tecnico/a della tecnologia
dell’informazione e della comunicazione
48 mesi

Durata dell‘apprendistato: 36 mesi per tutte le qualifiche e mansioni classiche del settore e 48 mesi per l’indirizzo informatica. Crediti formativi per diplomi scolastici/qualifiche professionali conseguiti al di fuori dell’apprendistato portano a una riduzione del periodo di apprendistato fino a un massimo di 24 mesi. In caso di assenza superiore a un mese per maternità (astensione obbligatoria e/o congedo parentale), malattia o infortunio, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente.

Periodo di prova: al massimo 60 giorni effettivi di lavoro. Se il periodo di prova coincide con il periodo di formazione scolastica, tale periodo è prolungato di pari durata.

Orario di lavoro settimanale: il normale orario di lavoro settimanale è di 40 ore (o 35 ore per minori di 16 anni). Il contratto collettivo prevede anche la possibilità di stabilire a livello aziendale un orario di lavoro settimanale di 39 o 38 ore. Per gli apprendisti minorenni, l’orario giornaliero non può superare le 8 ore (7 ore per i minori di 16 anni). Inoltre, ai minorenni deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Apprendisti maggiorenni hanno diritto a un giorno di riposo settimanale.

Lavoro straordinario: solo agli apprendisti sopra i 18 anni è consentito prestare lavoro straordinario con il 15% di maggiorazione a partire dalla 41° ora settimanale e il 20% a partire dalla 49esima ora.

Lavoro nei giorni festivi: eventuali ore di lavoro prestate nel giorno di riposo settimanale (domenica) o in giorni festivi verranno retribuite con un supplemento del 40% (in casi eccezionali del 30%), il giorno di riposo sostitutivo deve essere goduto entro i termini di legge. Per il lavoro durante la penultima e ultima domenica prima di Natale così come per quello prestato l’8 dicembre sono previste maggiorazioni speciali e il recupero delle ore lavorate.

Ferie: le ferie annuali spettano nella misura di 26 giorni (una settimana = 6 giorni).

Permessi: spettano annualmente dei permessi retribuiti in sostituzione dei 4 giorni di festività religiose soppresse per un totale di 32 ore all’anno nei primi due anni di apprendistato. Nel terzo e quarto anno formativo, e in aziende fino a 15 dipendenti, si maturano altre 28 ore per un totale di 60 ore annue di permessi retribuiti, mentre nelle aziende con più di 15 dipendenti sono previste 36 ore (in totale 68 ore) di permesso. Solo decorsi 48 mesi dalla data della prima assunzione, si matura il diritto ai permessi in misura piena, ossia – oltre alle 32 ore – a seconda del numero dei dipendenti aziendali rispettivamente 56 o 72 ore (in totale 88 oppure 104 ore). Se si cambia azienda bisogna farsi riconoscere i periodi già lavorati nel settore commercio per non perdere l’accrescimento delle ore di permesso in funzione dell’anzianità. Inoltre bisogna tener conto che in aziende con orario settimanale di 39 ore vengono meno 36 ore di permesso attraverso la riduzione dell’orario; in aziende con orario settimanale di 38 ore vengono meno 72 ore di permesso all’anno.

Retribuzione: la base per il calcolo della retribuzione per gli apprendisti è rappresentata dalla retribuzione del livello di qualifica finale, di regola il 4° livello. La retribuzione è determinata sulla base di percentuali che seguono il percorso della formazione.

COMMERCIO E SERVIZI
Base di calcolo lordo mensile (dal 1° aprile 2023*) 1.654,68 €
Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 45% 744,61 €
2° anno 60% 992,81 €
3° anno 75% 1.241,01 €
4° anno 75% 1.241,01 €

*La data qui riportata si riferisce alla decorrenza dell’ultimo aumento retributivo, il quale è stato previsto da singoli accordi ponte con le diverse associazioni datoriali. Con tutte le associazioni datoriali sono in corso delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo. Eventuali novità verranno qui riportate.

Mensilità aggiuntive: a Natale (Tredicesima) ed il 1° luglio (Quattordicesima) vanno riconosciute le mensilità supplementari, il cui ammontare viene calcolato in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati.

Bonus annuale: attraverso l’accordo tra i sindacati e le associazioni del commercio e dei servizi è stata introdotta, a partire dal 20 dicembre 2016, la possibilità di erogare un bonus annuale. Le aziende firmatarie dell’accordo, al raggiungimento di obiettivi prefissati di incremento della produttività, corrispondono un bonus fino a 2.000 €. Agli apprendisti viene corrisposta questa somma nella percentuale corrispondente al periodo di apprendistato e nel mese in cui questo viene erogato (al più tardi a maggio). Al posto della retribuzione, gli apprendisti possono optare anche per un premio sotto forma di buoni sconto, benefit o simili. Informazioni più precise a riguardo sono disponibili presso i sindacati.

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare: se l’apprendista aderisce a un fondo pensione complementare (per esempio Laborfonds) e decide di destinare, in aggiunta al T.F.R., anche una quota della sua retribuzione mensile alla previdenza complementare, anche il datore di lavoro in questo caso è obbligato a versare un contributo aggiuntivo, che attualmente è pari all’1,55% della retribuzione.

Prestazioni degli enti bilaterali: gli enti bilaterali EBK, ENBIT e EBIDIM (verifica a quale sei iscritto/a guardando sulla busta paga oppure chiedendo aiuto al sindacato) sono stati fondati e vengono gestiti dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali. Nei loro compiti rientra quello di fornire servizi mirati per le imprese del settore terziario della distribuzione e dei servizi e per i loro dipendenti.

L’attuale lista delle prestazioni include offerte per la formazione professionale, premio natalità, rimborso spese per l’assistenza dei bambini negli asili nido e premi per i migliori apprendisti. Per poter usufruire di questi servizi l’azienda deve essere in regola con il pagamento dei contributi, di cui una parte è a carico dei dipendenti. Il datore di lavoro che omette il versamento dei contributi è tenuto a corrispondere al lavoratore mensilmente un importo pari a 0,30% di paga base e contingenza.

Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti Internet www.ebk.bz.it, www.enbitbz.it oppure www.ebidim.it e presso le organizzazioni sindacali.

Malattia: dal 4° al 180° giorno di malattia l’indennità (che deve essere versata direttamente dall’azienda) è pari al 100% della retribuzione. I primi tre giorni vengono retribuiti soltanto se la malattia supera i sette giorni di calendario.

Infortunio sul lavoro: dal giorno successivo all’infortunio e per un massimo di 6 mesi, la ditta deve integrare l’indennità dell’INAIL per raggiungere il 100% della retribuzione. Dopo si ha soltanto diritto all’indennità INAIL e alla conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione.

Ulteriori informazioni nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle rispettive voci.

Assistenza sanitaria integrativa: sindacati e associazioni datoriali hanno istituito per i lavoratori dipendenti nel settore del Commercio e dei Servizi un Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa (“Fondo Est”). Le aziende sono obbligate a iscrivere i propri dipendenti al fondo in questione e versare i relativi contributi. I lavoratori hanno in tal modo la possibilità di usufruire gratuitamente di determinate prestazioni mediche, fornite da medici o istituti convenzionati con il Fondo, oppure chiedere il rimborso delle spese corrispondenti.

L’azienda che omette il versamento delle quote di iscrizione è tenuta alternativamente a erogare mensilmente un importo pari a 16,00 € lordi. Ulteriori informazioni a proposito le potete trovare sul sito Internet del Fondo www.fondoest.it e presso le organizzazioni sindacali.

Risoluzione del rapporto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle voci “Risoluzione, Licenziamento, cambio aziendale”.

Periodo di preavviso: il termine di preavviso è di 15 giorni di calendario per il 4° ed il 5° livello e decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese.

L’impiego degli apprendisti nel settore del commercio è disciplinato dalle disposizioni generali di legge per gli apprendisti e la tutela dei minori, dal contratto collettivo nazionale del lavoro, dal contratto integrativo provinciale per il settore terziario, distribuzione e servizi di ottobre 2013 e settembre 2016 e dall’accordo sull’apprendistato nella Provincia di Bolzano del 29/08/2007, del 27/09/2013 e del 22/02/2017. I contratti collettivi nazionali e il contratto integrativo provinciale per il settore del terziario sono scaduti e sono in fase di rinnovo. Per informazioni attuali puoi rivolgerti ai sindacati.


WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner