Edile – artigianato e industria

Professione Durata
Pavimentista 36 mesi
Operatore d’ufficio *trice
Piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici *trice 48 mesi
Tecnico di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzioni condotte *a
Muratore *trice
Pittore e verniciatore *trice
Carpentiere in legno *a
Conciatetti

Periodo di prova: 30 giorni lavorativi.

Ferie: quattro settimane di ferie, pagate tramite la Cassa Edile.

Permessi: 88 ore retribuite all’anno. Queste vengono pagate e indicate (4,95%) mensilmente sulla busta paga e possono essere godute, su accordo con la direzione aziendale, fino a giugno dell’anno successivo con una proroga per ulteriori 2 anni.

Retribuzioni dell‘apprendista edile nel settore ARTIGIANATO: la base di calcolo è la retribuzione lorda prevista per l’operaio qualificato di 2° livello, e quindi scaglionata. Per gli apprendisti vige la retribuzione secondo l’accordo di apprendistato provinciale del 13.12.2021 che regola le percentuali retributive dal 35% al 70% in base all’anno di apprendistato. Con il nuovo accordo integrativo provinciale firmato al 23.08.2021 è stato annullato la buona valutazione scolastica a fine anno. Il nuovo accordo porta un nuovo elemento che è l´indennità di introduzione al settore edile artigianato di 1,15 €, con validità fino al 31.08.2023

EDILIZIA settore artigianato
Base di calcolo: stipendio lordo orario
dell’operaio qualificato (dal 01.07.2023)
11,33 €
Stipendio lordo dell’apprendista Indennità di introduzione al settore edile artigianato Totale lordo
1° anno 35% 3,97 € 1,15 € 5,12 €
2° anno 50% 5,67 € 1,15 € 6,82 €
3° anno 60% 6,80 € 1,15 € 7,95 €
4° anno 70% 7,93 € 1,15 € 9,08 €

La base di calcolo per il salario di apprendistato dei lavoratori del settore edile è il salario orario lordo (salario di base, quota, indennità di superficie) del lavoratore qualificato. L’Accordo provinciale del settore industria del 06.07.2021 regola le percentuali iniziali in base all’anno di apprendistato dal 45% all’80%.

Retribuzioni dell’apprendista edile nel settore INDUSTRIA

EDILIZIA settore industria
Base di calcolo: stipendio lordo
mensile orario (dal 01.07.2023)

11,28 €

Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 45% 5,08 €
2° anno 60% 6,77 €
3° anno 70% 7,90 €
4° anno 80% 9,02 €

La base di calcolo della retribuzione dell’apprendista operatore d’ufficio è rappresentata dalla retribuzione lorda prevista per il 3° livello.

EDILIZIA settore INDUSTRIA – Operatore/trice d’ufficio
Base di calcolo: stipendio lordo mensile 3° livello
(dal 01.07.2023)
2.057,65 €
Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 45% 925,94 €
2° anno 60% 1.234,59 €
3° anno 70% 1.440,36 €
4° anno 80% 1.646,12 €

Il salario orario costituisce l’importo base per calcolare anche i permessi retribuiti (4,95%), l’accantonamento da versare alla Cassa edile (18,5% lordo – 14,2% netto) nonché tutte le altre indennità previste dal contratto collettivo nazionale o provinciale, per esempio l’EVR (elemento variabile della retribuzione) , il lavoro straordinario, le trasferte, ecc.

Anzianità Professionale Edile (APE): a coloro che maturino in un biennio di apprendistato/lavoro 2.100 ore versate in Cassa Edile, comprese le ore di malattia, infortunio e paga da recupero ore, spetta un’indennità di anzianità chiamata APE. Tale indennità viene corrisposta dalla Cassa Edile nel mese di maggio dell’anno successivo sulla base delle ore maturate nel periodo precedente da ottobre a settembre.

Tredicesima mensilità e ferie: ferie e 13esima si maturano per ogni ora lavorata e vengono versate mensilmente dal datore di lavoro alla Cassa Edile (14,2%). A luglio e a dicembre la Cassa Edile accredita questi importi sul conto corrente dell’apprendista.

Indumenti da lavoro gratuiti: all’apprendista spettano gli indumenti di lavoro a disposizione il giorno dell’inserimento, mentre il lavoratore deve aver maturato 420 ore lavorative effettive per beneficiarne. L’apprendista riceve gli indumenti per il lavoro dalla Cassa Edile di Bolzano. L’apprendista può scegliere tra varie opzioni (vedi il prospetto della Cassa Edile).

Mensa o pasti caldi: ogni apprendista ha diritto a un pasto caldo a mezzogiorno composto da primo, secondo e bevanda. L’impresa provvederà mediante l’allestimento di un servizio mensa in locali idonei o il ricorso a servizi esterni (ristorante).

Trasferta: a ogni apprendista che presta la propria opera fuori dal Comune di prima assunzione (cantiere) e/o in una nuova sede spetta un’indennità di trasferta che è esente da imposte e quindi è una retribuzione netta.

L’indennità di trasferta dell’apprendista edile nel settore ARTIGIANATO si calcola in percentuale sulla base giornaliera di quella dell’operaio qualificato come segue (dal 01.07.2023):

<10 km 7,50 €
10 km – 30 km 12,00 €
30 km – 60 km 16,50 €
>60 km 20,50 €

L’indennità di trasferta dell’apprendista edile nel settore INDUSTRIA viene fissata come segue (dal 01.07.2023):

<15 km 11 % della retribuzione oraria
15 km – 30 km 16 % della retribuzione oraria
30 km – 60 km 21% della retribuzione oraria
>60 km 25 % della retribuzione oraria

L’impresa cercherà nel limite del possibile di organizzare con propri mezzi il trasporto quotidiano degli apprendisti fino al cantiere (azienda-cantiere).

Tutela della salute dei giovani e sicurezza sul lavoro: fino al compimento del diciottesimo anno di età, gli apprendisti minorenni non possono lavorare di notte (dalle ore 22:00 alle 06:00) né effettuare lavoro straordinario, così come previsto dalla legge a tutela del lavoro minorile n. 977 del 1967. Sono a carico delle imprese i controlli annuali di idoneità fisica al lavoro dei giovani, controlli da effettuarsi nelle strutture sanitarie pubbliche. La completa o parziale inidoneità a uno specifico lavoro deve essere esplicitamente certificata dal medico e comunicata al giovane interessato.

I ragazzi hanno il diritto ad almeno 2 giorni di riposo alla settimana, possibilmente includendo la domenica. Solo per fondate necessità di ordine tecnico ed organizzativo è ammessa la riduzione di tale periodo di riposo che comunque non può mai essere inferiore a 36 ore settimanali.

Il rumore negli ambienti di lavoro per i giovani non deve superare il livello di 80 decibel.

Rischi di incidenti e materiali pericolosi in cantiere: ogni apprendista all’ingresso nel settore edilizio ha l’obbligo di formazione con un corso base di 16 ore in materia di sicurezza sul lavoro. Queste iniziative formative sono da ripetere ogni anno con ulteriori 8 ore di formazione.

Malattia e infortunio non sul lavoro: l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per nove mesi; in caso di anzianità aziendale superiore a 3,5 anni, per 12 mesi. In caso di malattia, all’apprendista spetta il 100% della retribuzione a partire dal 4° fino al 270° giorno. In caso di malattia di durata inferiore ai 6 giorni, i primi tre giorni non vengono retribuiti. Con malattie di durata tra 6 e 11 giorni, i primi tre giorni sono retribuiti al 50% e in caso di malattie con durata superiore a 11 giorni, tutti i giorni sono retribuiti al 100%.

Spese sanitarie: i lavoratori edili ricevono prestazioni assistenziali dalla Cassa Edile (SANEDIL), per esempio contributi per spese dentistiche, acquisto occhiali, operazione laser agli occhi, ecc. Le prestazioni sanitarie subiranno variazioni nell’anno 2023, vedi www.cassaedile.bz.it/prestazioni#gsc.tab=0.

Certificato di malattia: il certificato di malattia deve essere inviato telematicamente dal medico o dall’ospedale direttamente all’INPS e l’apprendista deve consegnare questo o il numero di protocollo al datore di lavoro.

Infortunio sul lavoro: all’apprendista spetta per tutta la durata della sospensione lavorativa certificata la normale retribuzione. I primi 3 giorni sono a carico dell’azienda, a partire dal 4° giorno interviene l’INAIL che paga il 60% e l’azienda integra con importi fissi (vedi tabella Cassa Edile). Gli importi fissi aziendali vengono inseriti in busta paga, mentre la parte dell’INAIL viene trasferita direttamente o dall’istituto per gli infortuni sul lavoro o dal datore di lavoro. In caso di infortunio sul posto di lavoro la conservazione del posto di lavoro è garantita fino alla guarigione clinica. Ulteriori informazioni nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle rispettive voci.

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare: per la pensione integrativa è previsto, sia nel settore edile artigianale che nel settore edile industriale, un contributo sui versamenti previdenziali pari al 2% del salario contrattuale, di cui l’1% a carico dell’apprendista e l’altro 1% a carico dell’impresa.

Nell’ipotesi in cui l’apprendista del settore industria aderente al fondo di previdenza complementare di categoria aumenti la propria quota a favore di detto fondo a una percentuale pari al 3% o a una percentuale superiore al 3% della retribuzione, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro.

Nell’ipotesi in cui l’apprendista del settore artigiano aderente al fondo di previdenza complementare di categoria aumenti la propria quota a favore di detto fondo a una percentuale pari al 2% o a una percentuale superiore al 2% della retribuzione, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 2% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro.

Risoluzione del rapporto di apprendistato: 15 giorni di calendario.

Alla scadenza del contratto, il rapporto di apprendistato può essere risolto con un preavviso che deve essere rispettato sia dal datore di lavoro che dall’apprendista. La risoluzione del contratto di apprendistato solo da parte del datore di lavoro deve avvenire per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione solo da parte dell’apprendista deve essere comunicata telematicamente attraverso il portale del Ministero del Lavoro. Nel settore INDUSTRIA edile, per la comunicazione dell’eventuale recesso le parti firmatarie concordano esplicitamente un periodo di 10 giorni lavorativi decorrenti dal termine del periodo di formazione (durata contrattuale complessiva) oppure dalla conclusione dell’esame di fine apprendistato a prescindere dal relativo esito.

L’impiego degli apprendisti nel settore EDILE ARTIGIANALE è regolato dalle disposizioni previste dalla legge per gli apprendisti e i giovani in generale, dal contratto nazionale del 23 luglio 2008, nonché dall’accordo provinciale per il riordinamento dell’apprendistato per il settore artigianato del 13 dicembre 2021.

L’impiego degli apprendisti nel settore EDILE INDUSTRIALE è regolato dalle disposizioni previste dalla legge per gli apprendisti e i giovani in generale, dal contratto nazionale del 19 aprile 2010 e dall’accordo provinciale per il riordinamento dell’apprendistato per il settore industria del 6 luglio 2021.


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