Industria alimentare

Livello Professione/mansione Durata
2 Impiegati/e altamente qualificati/e sia
tecnici che amministrativi con vasta
autonomia decisionale
36 o 48 mesi
(Per le professioni vedi la lista attualizzata della professioni pubblicata in questa edizione dell’Agenda Apprendisti)
3A Assistente di laboratorio
Operatore/trice di laboratorio chimico
Tecnico/a alimentare
3
Lavoratore qualificato, es.
Birraio/a, Esperto/a -caseario/a
Panettiere/a, Pasticciere/a,
Macellaio/a
Specialista in ingegneria di processo – Macinazione e gestione del grano
Distillatore/trice, Viticoltore/trice
Operatore/trice d‘ufficio
Operatore/trice nelle produzioni alimentari
4
Forza lavoro qualificata
Operaio/a qualificato/a manutenzione
impianti e strutture produttive
5
Produzione e magazzinaggio
Impiegato/a amministrativo/a
Magazziniere/a gestionale

Durata dell‘apprendistato: 3 o 4 anni (36 o 48 mesi – secondo le attuali liste professionali provinciali).

Periodo di prova: un mese per i livelli 4 e 5, tre mesi per i livelli 2 e 3.

Orario di lavoro settimanale: 40 o 39 ore settimanali, distribuite in 5 o 6 giorni lavorativi. Con l’orario di lavoro ridotto vengono usate parte delle 76 ore di permessi annuali retribuite.
L’orario di lavoro deve essere esposto in azienda in modo visibile e devono essere indicati anche i giorni di riposo settimanali.

Ferie: 26 giorni all’anno. Per ogni mese di formazione duale si matura un dodicesimo delle ferie annuali; i mesi con più di 15 giorni sono considerati come mesi interi.

Permessi: sono retribuiti annualmente: 4 giorni (32 ore) di riposo per le 4 festività religiose abolite, 76 ore di riduzione annua dell’orario di lavoro. Ai lavoratori turnisti sono concesse ulteriori 16 ore.

Retribuzione: la retribuzione degli apprendisti in questo settore è fissata dal Contratto Collettivo Nazionale 2021-2023 dell’industria alimentare, rinnovato il 31/07/2020 tra molte difficoltà durante il perdurare della crisi sanitaria Covid-19, e dall’accordo provinciale sull’apprendistato tra le Confederazioni sindacali e l’Associazione Imprenditori (Confindustria) del 06/07/2021. Lo stipendio dell’apprendista viene calcolato sulla base della retribuzione lorda mensile di un operaio qualificato del relativo livello contrattuale.

Retribuzione lorda mensile degli apprendisti nel settore
INDUSTRIA ALIMENTARE
(dal 01.01.2023)
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
Stipendio base e calcolo (45%) (60%) (70%) (80%)
Livello 2 2.317,87 € 1.043,04 € 1.390,72 € 1.622,51 € 1.854,30 €
Livello 3A 2.097,78 € 944,00 € 1.258,67 € 1.468,45 € 1.678,22 €
Livello 3 1.932,75 € 869,74 € 1.159,65 € 1.352,93 € 1.546,20 €
Livello 4 1.822,69 € 820,21 € 1.093,61 € 1.275,88 € 1.458,15 €
Livello 5 1.712,68 € 770,71 € 1.027,61 € 1.198,88 € 1.370,14 €

Le ore d’insegnamento nelle scuole professionali sono da retribuire normalmente, anche in caso di corsi formativi in blocco di 9 o 10 settimane per anno. Si contano 40 ore scolastiche alla settimana. Il salario orario lordo viene calcolato dividendo il salario lordo mensile per 173.

Mensilità aggiuntive: la 13esima mensilità aggiuntiva deve essere erogata entro il 20 dicembre di ogni anno. Spetta una 14esima mensilità, da erogare entro il 1° luglio di ogni anno. Se i giorni lavorativi entro un mese sono più di 15, vengono considerati come mese intero.

Premio di produttività: a livello aziendale, si possono contrattare premi di produzione e di produttività, sui quali viene applicata una tassazione forfettaria del 10%. Se non esiste contrattazione aziendale, agli apprendisti spetta un premio produttività-garanzia in base al livello di formazione acquisito e il relativo inquadramento.

Indumenti da lavoro: sia i lavoratori che gli apprendisti ricevono annualmente dalla ditta degli indumenti di lavoro, adeguati all’ambiente di lavoro (berretto, grembiule acqua repellente, scarpe, tuta ecc.).

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.): agli apprendisti spetta un T.F.R. nella misura di una mensilità per ogni anno di apprendistato. Nel calcolo, si considera tutto lo sviluppo della retribuzione durante l’apprendistato svolto. È possibile anche, con evidenti sconti sulla tassazione, destinare una volta nella vita lavorativa il TFR a incrementare le risorse economiche per la pensione integrativa.

Previdenza integrativa: se l’apprendista decide di entrare in un fondo di previdenza complementare come nel Laborfonds regionale, o in un altro fondo contrattuale (chiuso), il datore di lavoro deve versare in favore dell’apprendista un contributo mensile. Questa quota dal 01.01.2008 è pari all’1,2% del salario mensile lordo. Nell’ipotesi in cui l’apprendista del settore industria aderente al fondo di previdenza complementare di categoria aumenti la propria quota a favore di detto fondo a una percentuale pari al 3% o a una percentuale superiore al 3% della retribuzione, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro.

Malattia o infortunio non sul lavoro: l’assenza deve essere comunicata al datore di lavoro prima del normale inizio del lavoro. Entro i successivi 2 giorni, deve essere inviato all’azienda un certificato medico emesso e firmato dal medico di famiglia. Se l’apprendista, dopo la scadenza dei citati periodi di conservazione, non dovesse presentarsi in azienda entro 3 giorni, il contratto di apprendistato si considera risolto. Per malattie con una convalescenza di più di 5 giorni nel certificato medico deve essere indicato, se esistente, un eventuale pericolo di contagio. Con anzianità fino a 5 anni, il posto di lavoro-formazione nella stessa azienda in caso di malattia lunga rimane conservato fino a 6 mesi nell’arco di 17 mesi, mentre per anzianità superiori la conservazione è garantita per 12 mesi nell’arco di 24 mesi. L’indennità di malattia per i primi 6 mesi viene erogata per intero, mentre per il periodo successivo si riduce alla metà.

Infortunio sul lavoro: in caso d’infortunio sul lavoro, l’apprendista ha diritto a un’indennità infortunistica del 100% della normale retribuzione, della quale una parte sostanziale (60% per i primi 90 giorni e poi il 75%) viene pagata dall’Ente pubblico infortunistico INAIL e il resto dall’azienda. In caso di invalidità permanente subita dall’apprendista, il datore di lavoro si impegna a ricercare all’interno della stessa azienda un posto di lavoro adeguato alle successive condizioni di salute dell’apprendista. Ulteriori informazioni nella Parte I dell’Agenda Apprendisti “Informazioni di base”, alle voci “malattia, INPS, infortunio sul lavoro, INAIL”.

Risoluzione del contratto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti sono contenute nella Parte I dell’Agenda Apprendisti “Informazioni di base”, alle voci “Risoluzione, Licenziamento, Cambio aziendale”.

Periodo di preavviso: 15 giorni di calendario.

L’impiego degli apprendisti nel settore DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L. 2019–2023) di settore, che è stato rinnovato con molteplici difficoltà durante questa grande crisi sanitaria del Covid-19, dopo l’avvenuta iniziale spaccatura tra le diverse parti settoriali imprenditoriali in Federalimentare, e dalle norme della legge provinciale sull’apprendistato e per la tutela dei diritti del lavoro dei giovani. Inoltre, a livello provinciale, tra i Sindacati Confederali (CGIL/AGB, SGBCISL, UIL-SGK, ASGB) e l’Associazione Imprenditori (Confindustria) è stato definito un nuovo accordo quadro sull’apprendistato base.


WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner