Industria alimentare
Livello | Professione/mansione | Durata |
2 | Impiegati/e altamente qualificati/e sia tecnici che amministrativi con vasta autonomia decisionale |
36 o 48 mesi (Per le professioni vedi la lista attualizzata della professioni pubblicata in questa edizione dell’Agenda Apprendisti) |
3A | Assistente di laboratorio | |
Operatore/trice di laboratorio chimico | ||
Tecnico/a alimentare | ||
3 Lavoratore qualificato, es. |
Birraio/a, Esperto/a -caseario/a | |
Panettiere/a, Pasticciere/a, Macellaio/a |
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Specialista in ingegneria di processo – Macinazione e gestione del grano | ||
Distillatore/trice, Viticoltore/trice | ||
Operatore/trice d‘ufficio | ||
Operatore/trice nelle produzioni alimentari | ||
4 Forza lavoro qualificata |
Operaio/a qualificato/a manutenzione impianti e strutture produttive |
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5 Produzione e magazzinaggio |
Impiegato/a amministrativo/a | |
Magazziniere/a gestionale |
Durata dell‘apprendistato: 3 o 4 anni (36 o 48 mesi – secondo le attuali liste professionali provinciali).
Periodo di prova: un mese per i livelli 4 e 5, tre mesi per i livelli 2 e 3.
Orario di lavoro settimanale: 40 o 39 ore settimanali, distribuite in 5 o 6 giorni lavorativi. Con l’orario di lavoro ridotto vengono usate parte delle 76 ore di permessi annuali retribuite.
L’orario di lavoro deve essere esposto in azienda in modo visibile e devono essere indicati anche i giorni di riposo settimanali.
Ferie: 26 giorni all’anno. Per ogni mese di formazione duale si matura un dodicesimo delle ferie annuali; i mesi con più di 15 giorni sono considerati come mesi interi.
Permessi: sono retribuiti annualmente: 4 giorni (32 ore) di riposo per le 4 festività religiose abolite, 76 ore di riduzione annua dell’orario di lavoro. Ai lavoratori turnisti sono concesse ulteriori 16 ore.
Retribuzione: la retribuzione degli apprendisti in questo settore è fissata dal Contratto Collettivo Nazionale 2021-2023 dell’industria alimentare, rinnovato il 31/07/2020 tra molte difficoltà durante il perdurare della crisi sanitaria Covid-19, e dall’accordo provinciale sull’apprendistato tra le Confederazioni sindacali e l’Associazione Imprenditori (Confindustria) del 06/07/2021. Lo stipendio dell’apprendista viene calcolato sulla base della retribuzione lorda mensile di un operaio qualificato del relativo livello contrattuale.
Retribuzione lorda mensile degli apprendisti nel settore INDUSTRIA ALIMENTARE (dal 01.01.2023) |
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1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Stipendio base e calcolo | (45%) | (60%) | (70%) | (80%) | |
Livello 2 | 2.317,87 € | 1.043,04 € | 1.390,72 € | 1.622,51 € | 1.854,30 € |
Livello 3A | 2.097,78 € | 944,00 € | 1.258,67 € | 1.468,45 € | 1.678,22 € |
Livello 3 | 1.932,75 € | 869,74 € | 1.159,65 € | 1.352,93 € | 1.546,20 € |
Livello 4 | 1.822,69 € | 820,21 € | 1.093,61 € | 1.275,88 € | 1.458,15 € |
Livello 5 | 1.712,68 € | 770,71 € | 1.027,61 € | 1.198,88 € | 1.370,14 € |
Le ore d’insegnamento nelle scuole professionali sono da retribuire normalmente, anche in caso di corsi formativi in blocco di 9 o 10 settimane per anno. Si contano 40 ore scolastiche alla settimana. Il salario orario lordo viene calcolato dividendo il salario lordo mensile per 173.
Mensilità aggiuntive: la 13esima mensilità aggiuntiva deve essere erogata entro il 20 dicembre di ogni anno. Spetta una 14esima mensilità, da erogare entro il 1° luglio di ogni anno. Se i giorni lavorativi entro un mese sono più di 15, vengono considerati come mese intero.
Premio di produttività: a livello aziendale, si possono contrattare premi di produzione e di produttività, sui quali viene applicata una tassazione forfettaria del 10%. Se non esiste contrattazione aziendale, agli apprendisti spetta un premio produttività-garanzia in base al livello di formazione acquisito e il relativo inquadramento.
Indumenti da lavoro: sia i lavoratori che gli apprendisti ricevono annualmente dalla ditta degli indumenti di lavoro, adeguati all’ambiente di lavoro (berretto, grembiule acqua repellente, scarpe, tuta ecc.).
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.): agli apprendisti spetta un T.F.R. nella misura di una mensilità per ogni anno di apprendistato. Nel calcolo, si considera tutto lo sviluppo della retribuzione durante l’apprendistato svolto. È possibile anche, con evidenti sconti sulla tassazione, destinare una volta nella vita lavorativa il TFR a incrementare le risorse economiche per la pensione integrativa.
Previdenza integrativa: se l’apprendista decide di entrare in un fondo di previdenza complementare come nel Laborfonds regionale, o in un altro fondo contrattuale (chiuso), il datore di lavoro deve versare in favore dell’apprendista un contributo mensile. Questa quota dal 01.01.2008 è pari all’1,2% del salario mensile lordo. Nell’ipotesi in cui l’apprendista del settore industria aderente al fondo di previdenza complementare di categoria aumenti la propria quota a favore di detto fondo a una percentuale pari al 3% o a una percentuale superiore al 3% della retribuzione, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro.
Malattia o infortunio non sul lavoro: l’assenza deve essere comunicata al datore di lavoro prima del normale inizio del lavoro. Entro i successivi 2 giorni, deve essere inviato all’azienda un certificato medico emesso e firmato dal medico di famiglia. Se l’apprendista, dopo la scadenza dei citati periodi di conservazione, non dovesse presentarsi in azienda entro 3 giorni, il contratto di apprendistato si considera risolto. Per malattie con una convalescenza di più di 5 giorni nel certificato medico deve essere indicato, se esistente, un eventuale pericolo di contagio. Con anzianità fino a 5 anni, il posto di lavoro-formazione nella stessa azienda in caso di malattia lunga rimane conservato fino a 6 mesi nell’arco di 17 mesi, mentre per anzianità superiori la conservazione è garantita per 12 mesi nell’arco di 24 mesi. L’indennità di malattia per i primi 6 mesi viene erogata per intero, mentre per il periodo successivo si riduce alla metà.
Infortunio sul lavoro: in caso d’infortunio sul lavoro, l’apprendista ha diritto a un’indennità infortunistica del 100% della normale retribuzione, della quale una parte sostanziale (60% per i primi 90 giorni e poi il 75%) viene pagata dall’Ente pubblico infortunistico INAIL e il resto dall’azienda. In caso di invalidità permanente subita dall’apprendista, il datore di lavoro si impegna a ricercare all’interno della stessa azienda un posto di lavoro adeguato alle successive condizioni di salute dell’apprendista. Ulteriori informazioni nella Parte I dell’Agenda Apprendisti “Informazioni di base”, alle voci “malattia, INPS, infortunio sul lavoro, INAIL”.
Risoluzione del contratto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti sono contenute nella Parte I dell’Agenda Apprendisti “Informazioni di base”, alle voci “Risoluzione, Licenziamento, Cambio aziendale”.
Periodo di preavviso: 15 giorni di calendario.
L’impiego degli apprendisti nel settore DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L. 2019–2023) di settore, che è stato rinnovato con molteplici difficoltà durante questa grande crisi sanitaria del Covid-19, dopo l’avvenuta iniziale spaccatura tra le diverse parti settoriali imprenditoriali in Federalimentare, e dalle norme della legge provinciale sull’apprendistato e per la tutela dei diritti del lavoro dei giovani. Inoltre, a livello provinciale, tra i Sindacati Confederali (CGIL/AGB, SGBCISL, UIL-SGK, ASGB) e l’Associazione Imprenditori (Confindustria) è stato definito un nuovo accordo quadro sull’apprendistato base.