Metalmeccanico – Artigianato e industria

Professione Durata
Armaiolo *a 36 mesi
Vetraio *a
Galvanizzatore *trice 48 mesi
Tecnico ascensorista *a
Lattoniere edile e artistico *a
Elettromeccanico *a
Elettrotecnico *a
Meccatronico per cicli *a
Meccanico di precisione *a
Tecnico bruciatorista *a
Orafo e argentiere *a
Tecnico termosanitari e di ventilazione *a
Tecnico frigorista *
Tecnico di impianti funiviari *a
Disegnatore tecnico per impianti *trice
Orologiaio *a
Tecnico carrozziere *a
Meccatronico d’auto *a
Fabbro artistico *a
Tecnico della comunicazione *a
Tecnico per macchine agricole *a
Congegnatore meccanico *trice
Meccatronico *a
Magnano *a
Fabbro *a
Attrezzista
Assistente odontotecnico *a

Durata dell’apprendistato: se l’apprendista non ottiene la qualifica, il diploma professionale o il diploma dell’esame finale di stato, il rapporto di apprendistato potrà essere prolungato di un anno.

Periodo di prova: 30 giorni lavorativi effettivi

Orario di lavoro settimanale: l’orario di lavoro settimanale è di 40 ore ed è ripartito normalmente in 5 giornate (da lunedì a venerdì) di 8 ore ciascuna.

Ferie: 4 settimane (160 ore). Agli apprendisti sotto i 16 anni spettano 30 giorni di calendario.

Permessi: ciascun apprendista matura per ogni anno di servizio i seguenti permessi retribuiti: 32 ore per le festività soppresse; inoltre, nel settore metalmeccanico artigianale vengono maturate 16 ore a titolo di riduzione dell’orario di lavoro e in quello industriale 72 ore.

Nel settore metalmeccanico industriale in totale, quindi, 104 ore di permesso di cui 56 ore possono essere fruite collettivamente e le rimanenti 48 ore possono essere godute individualmente (con un preavviso di 15 giorni).

Retribuzione dell’apprendista metalmeccanico nel settore ARTIGIANATO: la base per il calcolo dello stipendio è rappresentata dal compenso lordo previsto per gli operai di 5° livello, e quindi scaglionata.

Aumento della paga in caso di completi eccezionalmente successivi dell’anno scolastico (Accordo provinciale del 13.12.21; valido dal 01.01.22-31.12.2024)

Qualora l’apprendista concluda l’anno scolastico precedente al primo anno di scuola professionale con una buona valutazione, gli spetta una maggiorazione di 10 punti percentuali sulla retribuzione prevista per il primo anno di apprendistato in base all’articolo 5.

Se completa il rispettivo anno di apprendistato con buoni risultati, riceve un’indennità di 10 punti percentuali per il successivo anno di apprendistato. Nel sistema educativo altoatesino, “buon successo” significa una media annuale minima dal 7,00 in su. (Accordo provinciale del 13.12.2021, valido dal 01.01.2022 al 31.12.2024).

Nel calcolo del voto minimo complessivo medio annuale per ricevere l’indennità di cui sopra, la valutazione nella materia “religione” non viene presa in considerazione.

METALMECCANICA settore ARTIGIANATO
Base di calcolo è lo stipendio lordo mensile 5° livello (dal 01.12.2022) 1.579,89 €
Retribuzione lorda dell’apprendista Pagella con voto medio 7+
1° anno 35% 552,96 € 45% 710,95 €
2° anno 50% 552,96 € 60% 947,93 €
3° anno 60% 947,93 € 70% 1.105,92 €
4° anno 70% 1.105,92 € 80% 1.263,91 €

Attenzione! Apprendisti assistenti odontotecnici e apprendisti orafi e argentieri hanno tabelle salariali separate (da richiedere ai sindacati di categoria).

Retribuzione dell’apprendista metalmeccanico nel settore INDUSTRIA: la base di calcolo è il salario lordo mensile del lavoratore della 3a categoria, che diventa liv. D2 con il 01.06.2021, per il rinnovo del ccnl.

METALMECCANICA settore INDUSTRIA
Base di calcolo è lo stipendio lordo del livello D2 (dal 01.06.2022) 1.783,90 €
Retribuzione lorda dell’apprendista
1° anno 45% 802,97 €
2° anno 60% 1.070,34 €
3° anno 70% 1.248,73 €
4° anno 80% 1.427,12 €

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile dell’apprendista per 173. La quota giornaliera è pari ad 1/26 della retribuzione mensile. Ulteriori informazioni nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle rispettive voci.

Mensilità supplementari: prima di Natale gli apprendisti ricevono una retribuzione supplementare a titolo di gratifica natalizia, nella misura di 173 ore per anno di servizio. Se il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso dell’anno, la gratifica natalizia ammonterà a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati in azienda.

Indumenti di lavoro: per lavori particolarmente imbrattanti, il datore di lavoro mette a disposizione per i dipendenti indumenti protettivi.

Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e previdenza complementare: se si aderisce a “Laborfond”, l’azienda versa un importo mensile che in base alle norme del contratto della categoria è fissato all’1% per il settore metalmeccanico artigianale e al 2% per quello dell’industria metalmeccanica (2,2% dal 01/06/2022). Nell’ipotesi in cui l’apprendista del settore industria aderente al fondo di previdenza complementare di categoria aumenti la propria quota a favore di detto fondo a una percentuale pari al 3% o ad una percentuale superiore al 3% della retribuzione, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro.

Previdenza complementare artigianato (accordo provinciale del 13.12.2021; valido dal 01.01.2202-31.12.2024): A condizione che l’apprendista sia iscritto al fondo pensionistico territoriale integrativo di laboratorio o al fondo pensionistico complementare della categoria professionale e aumenti il suo contributo a favore del fondo corrispondente a una percentuale di almeno il 2% della base prevista dalla rispettiva CT per il calcolo del trattamento di fine rapporto, il datore di lavoro aumenterà il suo contributo al 2% della stessa retribuzione.

Questa percentuale si applica esclusivamente per la durata dell’apprendistato. Non appena questo finisce, entrano in vigore le percentuali del contratto collettivo nazionale o provinciale.

Malattia e infortunio non sul lavoro: ogni assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve essere documentata mediante certificato rilasciato dal medico curante. Dal primo al 180° giorno l’apprendista percepisce il 100% della retribuzione. Se la malattia non supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi 3 giorni.

Gli infortuni sul lavoro: non vanno certificati dal medico di base, ma dall’ospedale, che fornisce anche l’assistenza medica; il medico di base può solo prolungare il periodo di inabilità lavorativa. In caso d’infortunio sul lavoro, all’apprendista spetta il 100% della retribuzione netta mensile.

Risoluzione del rapporto d’apprendistato: tutte le informazioni più importanti nella Parte I dell’Agenda Apprendisti (“Informazioni di base”) alle voci “Risoluzione, Licenziamento, Cambio aziendale”.

Periodo di preavviso: 15 giorni di calendario

L’impiego degli apprendisti nel settore metalmeccanico artigianato: è regolato da norme di legge per i giovani e gli apprendisti in genere, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dai contratti integrativi provinciali del 24.04.2018, dal contratto per l’apprendistato in Alto Adige e dall’accordo provinciale del 13.12.2021 per il nuovo ordinamento dell’apprendistato nel settore artigiano.

L’impiego degli apprendisti nel settore metalmeccanico dell’industria: è regolato dalle norme di legge per i giovani e gli apprendisti in generale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 01.01.21, dalla legge provinciale del 4 luglio 2012 n.12 “ordinamento dell’apprendistato” e dall‘accordo provinciale per gli apprendisti del settore industria del 06.07.2021.


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