Panificazione e pasticceria

Professione Durata
Panettiere/a 36 mesi
Pasticcere/a

Attenzione: è possibile che per i pasticcieri vengano applicati tre diversi contratti collettivi. Dipende dal contratto collettivo applicato dall’azienda formatrice. Questo è riportato nel contratto di apprendistato.

Se la formazione si svolge nel settore del turismo o alberghiero, si applicano le disposizioni del settore turistico (vedi capitolo settore alberghiero).

In una pasticceria, invece, è possibile che si applichi il contratto collettivo nazionale per l’artigianato alimentare e anche il contratto di apprendistato per l’artigianato (si veda il capitolo “Artigianato alimentare e industria”).

Se la formazione avviene in un panificio, si applicano le disposizioni del contratto collettivo e del contratto di apprendistato come per i panettieri (vedi l’apposito capitolo).

Panettieri e pasticcieri con CCNL per panettieri (FIPPA)

Durata dell‘apprendistato: massimo 36 mesi

Periodo di prova: massimo 30 giorni lavorativi.

Orario di lavoro settimanale: 35 o 40 ore settimanali ripartite su 5 o 6 giornate. L’orario deve essere affisso in azienda in posizione ben visibile e deve prevedere un giorno di riposo settimanale.

Ferie: 173 ore (26 giorni lavorativi).

Permessi: 60 ore/anno, di cui 4 giorni di riposo (32 ore) all’anno per le 4 festività soppresse e 28 ore a titolo di riduzione dell’orario lavorativo.

Retribuzione: lo stipendio dell’apprendista si calcola in percentuali sulla base della retribuzione lorda mensile dell’operaio qualificato, panettiere livello A2. Dal 01/05/2022 vigono le seguenti retribuzioni che includono già l’elemento provinciale del 01/06/2022:

Base di calcolo: 1.603,63 € lordi/mensili (da settembre 2022)
Stipendio dell’apprendista 1° anno 2° anno 3° anno
50% 60% 75%
Lordo/mensile 801,82 € 962,18 € 1.202,72 €

Qualora il datore di lavoro non versi il contributo all’ente bilaterale e al fondo integrativo sanitario previsto dal contratto collettivo nazionale, viene corrisposto un elemento sostitutivo di 25,00 Euro.

Le retribuzioni degli apprendisti panettieri e pasticcieri dell’Alto Adige sono state stabilite dalle contrattazioni con le parti sociali (sindacati e associazioni dei datori di lavoro) nel contratto collettivo nazionale del settore panificazione del 31/05/2022), nonché dall’accordo nazionale tra i sindacati dell’industria alimentare (FLAI/CGIL/AGB, FAI/SGBCISL, UILA/UIL-SGK, ASGB Nahrung) e l’Associazione datoriale Unione Commercio (hds) del 11.05.2022. Inoltre, il rapporto di lavoro dei panettieri è regolato anche dal contratto di apprendistato tra l’associazione dei panettieri e i sindacati (13.12.1985).

Una Tantum: a causa della vacanza contrattuale, sia per il contratto collettivo nazionale che l’accordo sindacale integrativo territoriale vengono corrisposti degli importi una tantum. Per il contratto collettivo nazionale nel 2022 è stato corrisposto un importo pari a 140,00 euro (70% di 200,00 euro per gli apprendisti) in tre tranche: 49,00 euro con la busta paga di maggio 2022, 49,00 euro con la busta paga di ottobre 2022 e 42,00 euro con la busta paga di dicembre 2022. L’importo dell’una tantum per l’accordo sindacale integrativo è stato di 120,00 euro ed è stato corrisposto con la busta paga di luglio 2022.

Ore di scuola professionale: devono essere pagate normalmente, anche se sono svolte in corsi a moduli.

Premio di produttività: viene pagato un gettone di presenza pari a 0,15 € per ogni ora effettivamente lavorata, per ogni ora di straordinario 0,30 €. Questo premio viene erogato nel mese di marzo dell’anno successivo e spetta a chiunque sia impiegato in data 1° marzo dell’anno di riferimento.

 13esima mensilità: deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.

 14esima mensilità: da corrispondere entro il 1° luglio. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni lavorativi sono da computare come mese intero.

 Indumenti da lavoro: vengono messi a disposizione gratuitamente dall’azienda ogni anno.

 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.): corrisponde a una mensilità per ogni anno di apprendistato e si accumula in rapporto allo sviluppo delle retribuzioni in formazione. Una tantum e su richiesta dell’apprendista, il TFR può essere anche accantonato come finanziamento aggiuntivo della pensione integrativa. In questo caso il TFR non viene più erogato dall’azienda al termine dell’apprendistato, ma viene trasferito annualmente al fondo di previdenza complementare prescelto (peresempio il Laborfonds), costituendo così una somma aggiuntiva per la pensione complementare.

Pensione integrativa: per gli apprendisti che scelgono un fondo pensione complementare di tipo chiuso come il “Laborfonds”, il datore di lavoro versa un contributo mensile dell’1% per il dipendente.

Malattia: dal primo al 180° giorno di malattia (da comunicare tempestivamente al datore di lavoro!) l’apprendista percepisce il 100% della retribuzione. Se la malattia non supera i 7 giorni di calendario non verranno pagati i primi tre giorni.

Assistenza sanitaria integrativa/organismo bilaterale: per i lavoratori del settore della panificazione, le parti sociali hanno istituito il programma di assistenza sanitaria integrativa FONSAP e l’organismo bilaterale EBIPAN. Il FONSAP fornisce un sostegno finanziario per le spese sanitarie. L’ente bilaterale EBIPAN sostiene i genitori con un’indennità di integrazione (oltre al 30% previsto per legge dall’INPS) durante il congedo parentale facoltativo entro il 6° anno di vita del bambino. Per maggiori informazioni, contattate il vostro sindacato e visitate www.fonsap.it o www.ebipan.it.

Risoluzione del rapporto di apprendistato: tutte le informazioni più importanti sono contenute nella Parte I dell’Agenda Apprendisti “Informazioni di base”, alle voci “Risoluzione, Licenziamento, Cambio aziendale”.

Periodo di preavviso: 15 giorni di calendario.

Il rapporto di lavoro e formazione degli apprendisti nelle panetterie e pasticcerie è regolato dalle disposizioni di legge per i giovani e gli apprendisti in generale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Legge Provinciale per la Provincia di Bolzano del 4 luglio 2012 n. 12, “Disciplina dell’apprendistato”. Inoltre, il rapporto di lavoro degli apprendisti panettieri e pasticceri è disciplinato anche dall’accordo per gli apprendisti panettieri e pasticceri tra la corporazione dei panettieri e i sindacati del 13.12.1985.

 Panettieri e pasticcieri con contratto per settore artigianato alimentare

Durata dell‘apprendistato: massimo 36 mesi.

Periodo di prova: massimo 30 giorni lavorativi.

Orario di lavoro settimanale: 35 o 40 ore settimanali ripartite su 5 o 6 giornate. L’orario deve essere affisso in azienda in posizione ben visibile e deve prevedere un giorno di riposo settimanale.

Ferie su base annua: 173 ore (26 giorni lavorativi).

Permessi: 48 ore/anno, di cui quattro giorni di riposo (32 ore) all’anno per le quattro festività religiose abolite e 16 ore di riduzione dell’orario di lavoro.

Retribuzione apprendista panettiere: La base salariale è il salario mensile lordo di un lavoratore qualificato, ovvero un panettiere di categoria A3. Il salario dell’apprendista, calcolato su questa base, viene graduato in base all’avanzamento della formazione. Dal 01.07.2022 si applicano le seguenti retribuzioni:

Base di calcolo: 1.582,71 € lordo/mensile (da luglio 2022).
Stipendio dell’apprendista 1° anno 2° anno 3° anno
35%
45%
50%
60%
60%
70%
Lordo/mensile 553,95€
712,22€
791,36€
949,63€
949,63€
1.107,90€

Retribuzione apprendista pasticciere: la base salariale è il salario lordo mensile di un lavoratore qualificato, ovvero un pasticcere di categoria 5. Il salario dell’apprendista calcolato su questa base è graduato in base all’avanzamento della formazione. Dal 01.07.2022 si applicano le seguenti retribuzioni:

Base di calcolo 1.483,14 € lordo/mensile (da luglio 2022)
Stipendio dell’apprendista 1° anno 2° anno 3° anno
35%
45%
50%
60%
60%
70%
Lordo/mensile 519,10€
667,41€
741,57€
889,88€
889,88€
1.038,20€

*Se l’impresa non versa al fondo sanitario e all’ente bilaterale previsti dal contratto collettivo, il lavoratore riceve un elemento sostitutivo di 25,00 euro.

Le retribuzioni dell’apprendistato sono stabilite dalla contrattazione con le parti sociali (sindacati e associazioni datoriali) nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l’artigianato alimentare (del 06.12.2021) e dal nuovo accordo provinciale sull’apprendistato tradizionale nell’artigianato della Provincia Autonoma di Bolzano del 13.12.2021.

Pagamenti: a causa del lungo periodo di negoziazione, per entrambi i contratti collettivi nazionali è stato concordato un pagamento non forfettario per il periodo non contrattuale. L’importo per il CCNL nel 2022 è stato di 98 euro (70% di 140 euro per gli apprendisti), versato in due rate: 49 euro con la busta paga di febbraio 2022 e 49 euro con la busta paga di aprile 2022.

Ore di scuola professionale: devono essere pagate normalmente, anche se sono gestite in corsi a blocchi.

La tredicesima mensilità deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.

Indennità di licenziamento: per ogni anno di apprendistato matura una mensilità, per cui l’evoluzione totale del salario è inclusa nel calcolo. Il TFR può anche essere accantonato come finanziamento aggiuntivo della pensione integrativa con una decisione scritta una tantum da parte dell’apprendista. In questo caso, il TFR non viene più versato dall’azienda al termine dell’apprendistato, ma viene trasferito annualmente al fondo di previdenza complementare prescelto (per esempio, “Laborfonds”), costituendo così una somma aggiuntiva per la pensione complementare di domani.

Pensione integrativa: per gli apprendisti che scelgono un fondo pensione complementare chiuso come il “Laborfonds”, il datore di lavoro versa anche un contributo mensile dell’1% per il dipendente. Se un apprendista decide di aumentare il proprio contributo al 2%, il datore di lavoro deve contribuire nella stessa percentuale del dipendente. Questo è limitato a un massimo del 2% di punti percentuali e alla durata dell’apprendistato.

Indennità di malattia: in caso di malattia o infortunio sul lavoro, è dovuto il 100% della retribuzione mensile, in linea di principio dal 1° al 180° giorno, solo se la malattia dura fino a sette giorni, non è dovuta alcuna retribuzione per i primi tre giorni di malattia.

Assistenza sanitaria integrativa/organismo bilaterale: per i dipendenti delle panetterie, le parti sociali hanno istituito l’assistenza sanitaria integrativa SaniFonds e l’organismo bilaterale BKA. Il SaniFonds fornisce un sostegno finanziario per le spese sanitarie. L’ente bilaterale BKA eroga premi o prestazioni ai lavoratori, per esempio premi di fedeltà, integrazione del congedo parentale, completamento dell’anno di apprendistato. Per maggiori informazioni, contattate il vostro sindacato e visitate www.sanifonds.it o www.eba-bz.it.

Cessazione del rapporto di apprendistato: maggiori informazioni nel capitolo 1 “Disposizioni generali per gli apprendisti” alle parole chiave “Cessazione”, “Licenziamento” e “Cambio di azienda”.

Periodo di preavviso: 15 giorni di calendario.

Il rapporto di lavoro e formazione degli apprendisti nelle panetterie e pasticcerie è regolato dalle disposizioni di legge per i giovani e gli apprendisti in generale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Legge Provinciale per la Provincia di Bolzano del 4 luglio 2012 n. 12, “Disciplina dell’apprendistato”. Inoltre, il rapporto di lavoro degli apprendisti panettieri e pasticceri con il contratto collettivo dell’artigianato alimentare è disciplinato anche dal nuovo accordo provinciale sull’apprendistato tradizionale nell’artigianato della Provincia Autonoma di Bolzano del 13.12.2021.


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