28 Aprile 2022

Uniti nella Costituzione!

Riscopriamo insieme gli articoli della Costituzione in materia di lavoro!

Art. 1 – Il lavoro come fondamento della società
(1) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
(2) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.

Art. 4 – Diritto al lavoro, dovere di contribuire al progresso della società
(1) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
(2) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 17 – Diritto a riunirsi
(1) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
(2) Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
(3) Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 32 – Tutela della salute
(1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
(2) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.

Art. 35 – Tutela del lavoro in tutte le sue forme e garanzia di istruzione e formazione
(1) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
(2) Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
(3) Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
(4) Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all’estero.

Art. 36 – Diritto ad una remunerazione equa e adeguata, orario di lavoro stabilito per legge, diritto inalienabile a ferie retribuite
(1) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
(2) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
(3) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37 – Pari diritti. Pari retribuzione a parità di lavoro. Conciliazione famiglia e lavoro
(1) La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale e adeguata protezione.
(2) La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
(3) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38 – Tutela dell’inabilità al lavoro per malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria
(1) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
(2) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
(3) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
(4) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
(5) L’assistenza privata è libera.

Art. 39 – Diritto sindacale
(1) L’organizzazione sindacale è libera.
(2) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
(3) È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
(4) I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.

Art. 40 – Diritto di sciopero
(1) Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo
regolano.

News IPL | Lavoratori e lavoratrici dipendenti

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