Altri contenuti – Accesso civico
Accesso civico “semplice”
Riferimento normativo: art. 5, c.1 d.lgs. n. 33/2013
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’accesso civico, come previsto dall’art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 i.v.f., è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione ha omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va inviata via email al Direttore dell’Istituto Stefan Perini.
Il responsabile, entro 30 (trenta) giorni, pubblica il documento, l’informazione o il dato richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicandone il collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
IPL | Istituto Promozione Lavoratori
Direttore: Dott. Stefan Perini
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 418830
PEC: afi-ipl@pec.it
E-mail: info@afi-ipl.org
Accesso civico “generalizzato”
Riferimento normativo: art. 5, c.2 d.lgs. n. 33/2013
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
A norma del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 e s.m.i., la trasparenza va intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e che tali dati e documenti sono oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
I dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione sono quindi pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.
L’istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque e deve contenere gli estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti senza necessità di motivazione. L’istanza può essere trasmessa all’amministrazione sia in forma cartacea sia per via telematica.
Ai sensi dell’art. 5 bis), c. 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., l’accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso civico è inoltre escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Per l’accesso civico generalizzato ci si può rivolgere al Direttore dell’Istituto:
Dott. Stefan Perini
Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper 1
I – 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 418830
E-mail: stefan.perini@afi-ipl.org
Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l’eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall’articolo 5 bis) del decreto legislativo di cui sopra. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di quindici giorni.
Registro degli accessi
Nessun accesso pendente.