Altri contenuti – Corruzione
Prevenzione della corruzione
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e Linee di indirizzo
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Riferimento normativo: Art. 10 c. 8 lett. a) d.lgs. n. 33/2013
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione.
Anni 2024 – 2026
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2023 – 2025
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2022 – 2024
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2021 – 2023
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2020 – 2022
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2019 – 2021
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2018 – 2020
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2017 – 2019
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2016 – 2018
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Anni 2015 – 2017
Programma triennale di prevenzione alla corruzione
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Riferimento normativo: Art. 1 c. 7 l.n. n. 190/2012
7. L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. (comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nomina del Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione nell’Istituto, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 1, co. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39).
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione
Riferimento normativo: Art. 1 c. 14 l.n. n. 190/2012
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività. (comma così sostituito dall’art. 41 del D.lgs. n. 97 del 2016).
Anno 2023
Relazione del Responsabile alla prevenzione della corruzione
Anno 2022
Relazione del Responsabile alla prevenzione della corruzione
Anno 2021
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2020
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2019
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2018
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2017
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2016
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Anno 2015
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Scheda relazione ANAC – Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
Provvedimenti adottati dall’A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
Riferimento normativo: Art. 1 c. 3 l.n. n. 190/2012
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Link ANAC
Al 25.03.2024 nessun provvedimento adottato da ANAC nei confronti dell’Istituto.
Atti di accertamento delle violazioni
Riferimento normativo: Art. 18 c. 5 l.n. n. 39/2013
1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante.
3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Al 25.03.2024 nessun atto di accertamento di violazioni.